RISARCIMENTO DANNI
ERRORI MEDICI - SANITARI
(MALASANITA' VERONA)
Vi è responsabilità professionale medica quando sussiste un nesso di causa tra la lesione alla salute del paziente e la condotta dell'operatore sanitario o le carenze di una struttura sanitaria.
Dev’essere individuato un preciso legame tra errore commesso e danno subito dal paziente, perché il secondo possa qualificarsi come diretta conseguenza del primo. Su un piano strettamente tecnico, la causalità tra condotta ed evento non è sempre facile da dimostrare per la complessità dei fenomeni clinici. Difficile, se non addirittura arduo, è per il medico-legale pronunciarsi in termini di certezza assoluta, risultando opportuna l'applicazione del criterio staÂtistico-probabilistico.
In assenza di un accordo stragiudiziale, il danneggiato dovrà necessariamente far rispettare i propri diritti nelle opportune sedi.
​
Il 1° aprile 2017 è entrata in vigore la legge 8 marzo 2017, n. 24 (Gelli-Bianco), che tra i vari obiettivi si prefigge anche quello di ridurre il contenzioso da responsabilità sanitaria. L'art. 8 prevede a tal fine l’introduzione di un tentativo obbligatorio di conciliazione, condizione di procedibilità della domanda risarcitoria, secondo le forme previste dall'art. 696-bis c.p.c. per l’espletamento della consulenza tecnica preventiva o, in alternativa, del procedimento di mediazione.
E' previsto per tutte le parti l'obbligo di partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva o alla mediazione: anche le imprese di assicurazione non possono arbitrariamente sottrarsi a tale incombenza, avendo peraltro l'obbligo di formulare un'offerta di risarcimento o giustificarne l'eventuale mancanza a pena di richiesta di intervento all'IVASS.
​
Il giudice peraltro, con la sentenza condanna le parti non intervenute al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte comparsa; in sede di mediazione invece è prevista una duplice sanzione per le parti non intervenute e la possibilità che la mancata partecipazione assurga ad argomento di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c.
I VANTAGGI DEL NOSTRO SERVIZIO
Il nostro staff, composto da consulenti e medici legali altamente specializzati, da oltre dieci anni si occupa di consulenza legale
in materia di responsabilità professionale medica (malasanità ).
La pratica viene gestita a distanza.
​Ricevuti i documenti, verrà intavolata la trattativa con la compagnia assicurativa, fino al risarcimento che l'assicurazione pagherà direttamente sul conto corrente del cliente.
I nostri compensi vengono corrisposti, in percentuale al risarcimento ottenuto dal cliente, solo dopo la definizione del sinistro.
E in caso di mancato risarcimento nessuna somma viene richiesta.
Comprese le spese anticipate per conto del cliente.