RISARCIMENTO DANNI
INFORTUNI ATTIVITA' SPORTIVE
In materia di richiesta danni per responsabilità civile in ambito sportivo, la condotta tenuta dall’agente è attenuata nel caso ci si trovi in presenza di un collegamento funzionale tra il gioco e l’evento lesivo.
Tale condizione viene meno se la condotta lesiva viene posta in essere con l’intento di ledere l’antagonista oppure con una violenza incompatibile con la tipologia di gioco.
Secondo la Suprema Corte, sussiste la responsabilità :
- nel caso di atti compiuti con lo specifico scopo di ledere l’incolumità dell’avversario, pur in assenza di violazione delle regole del gioco;
- qualora venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero con il contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano;
Diversamente, invece, secondo la Cassazione la responsabilità per danni occorsi durante un evento sportivo non sussiste se:
- le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività ;
- pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso e non presenti le caratteristiche di abnormità .