RISARCIMENTO DANNI
CADUTE ACCIDENTALI VERONA
Quotidianamente possiamo imbatterci in situazioni inaspettate, come una caduta dovuta a una buca presente sulla strada e non adeguatamente segnalata dall’amministrazione comunale. Quando un danno deriva da situazioni di caso fortuito o forza maggiore, si pone il problema dell’ammissibilità del risarcimento del danno accidentale, posto che non esiste un soggetto effettivamente responsabile.
Si parla di caso fortuito quando l’avvenimento si realizza tramite una persona anche se non è direttamente riconducibile alla sua volontà o alla sua condotta. Si parla, invece di caso di forza maggiore quando il danno deriva dall’intervento di una forza esterna all’agire umano (es. potenza della natura). In entrambe le situazioni, ci si trova di fronte a un fatto del tutto involontario.
Alcune polizze di responsabilità civile limitano la copertura assicurativa alle sole ipotesi di danni accidentali. In altri termini, le compagnie intervengono a sostegno dell’assicurato soltanto quando si verifica un evento imprevedibile e non riconducibile alla condotta colposa o volontaria del soggetto.
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Da qualche anno, il legislatore italiano ha imposto agli esercizi commerciali e agli studi professionali l’obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa, per proteggere i propri clienti da eventuali pregiudizi che possono subire all’interno dei locali in cui si svolge attività . Tale obbligo deriva dal principio che prende il nome di responsabilità oggettiva, sancito dall’Art. 2051 c.c. Così, ad esempio, se un cliente cade per colpa di un gradino poco stabile, di una pozzanghera d’acqua lasciata da qualche ombrello bagnato, di un detergente vischioso o di un oggetto scivoloso presente sul pavimento, il gestore dell’attività commerciale è tenuto a pagare i danni fisici conseguenti all’infortunio.
In tali casi la prima valutazione che viene fatta dalle compagnie assicurative è quella relativa al carattere accidentale del danno. Salvo diversi accordi contrattuali, l’assicuratore risarcisce il pregiudizio soltanto se l’assicurato dimostra di non aver avuto alcuna responsabilità nella produzione dell’evento.
Il principio è il medesimo applicato in tema di cadute sulla strada o sul marciapiede. Qui l’ente, custode del manto stradale, è responsabile dei danni prodotti da esso, a meno che non si dimostri l’imprudenza o la negligenza del danneggiato. Quindi, tanto più è ampia e visibile la buca, tantomeno è possibile pretendere un risarcimento.